Regolamento Sipp
approvato dall’Assemblea dei Soci il 12.11.2022
Art. 1 Attività della SIPP
1. Per conseguire le finalità istituzionali la SIPP svolge attività scientifiche, di promozione e di tutela della professionalità dei Soci.
2. Organizza la formazione di psicoterapeuti psicoanalitici mediante la Scuola di Specializzazione.
3. Il funzionamento della Scuola di Specializzazione è disciplinato da apposito Regolamento.
Art. 2 Associati
1. Per richiedere l’ammissione ad Associato l’interessato deve indirizzare domanda al Presidente della SIPP, allegando la documentazione che attesti:
a) il possesso della abilitazione all’esercizio della psicoterapia psicoanalitica, conseguita presso la Scuola di Specializzazione Il Comitato Esecutivo può prendere in considerazione altri candidati in possesso del Diploma in psicoterapia psicoanalitica conseguito presso Istituti di altre Associazioni psicoanalitiche affini alla SIPP o comunque rispondenti ai requisiti indicati dalla SIEFPP, Soci Italiani della EFPP. In questi casi, il Comitato Esecutivo valuta l’intero quadro della formazione del candidato, sentito preventivamente il parere consultivo della Commissione formazione.
b) il possesso dei seguenti requisiti formativi minimi:
- trattamento psicoanalitico individuale, della durata di almeno quattro anni, con frequenza minima di tre sedute settimanali, con uno psicoanalista della SIPP, EFPP sezione adulti o IPA;
- tre supervisioni, per un minimo di 200 ore complessive con Soci Ordinari della SIPP, EFPP, sezione adulti o IPA, dei quali almeno due dovranno avere le Funzioni di Training.
2. Con la domanda il richiedente deve altresì, allegare un curriculum di studi e professionale nonché una lettera di autopresentazione.
3. Su tale domanda il Comitato Esecutivo decide considerando l’iter formativo del Richiedente, la sua partecipazione alle attività scientifiche societarie, la valutazione della Sezione Regionale, l’esito del colloquio con la Commissione Associazione sull’esperienza clinica e scientifica del candidato.
Il Comitato Esecutivo decide la nomina ad Associato, che deve essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea.
Art. 3 Ordinari
1. Per la nomina a Socio Ordinario, l’Associato deve indirizzare domanda al Presidente della SIPP, allegando la documentazione che attesti la partecipazione alle attività scientifiche della SIPP per almeno tre anni dopo la nomina ad Associato.
2. Egli deve inoltre comprovare il livello di maturità psicoanalitica raggiunta, presentando due relazioni scritte, che abbiano un inquadramento teorico, su lavori clinici conclusi di psicoterapia psicoanalitica di pazienti adulti, oppure un ampio lavoro teorico-clinico, documentato da tranches di analisi con due o più pazienti, più una relazione scritta su un caso clinico concluso. I lavori, in entrambi i casi, sono sottoposti alla valutazione della Commissione Associazione.
3. Deve aver acquisito la funzione formativa di analisi degli allievi.
4. Deve aver nel curriculum un’esperienza di supervisione di un caso a 3 sedute.
5. L’Associato deve altresì presentare un curriculum aggiornato ed una relazione sulla propria partecipazione alle attività societarie.
6. Sulla domanda il Comitato Esecutivo decide considerando il curriculum del richiedente, la sua partecipazione alle attività societarie, la valutazione delle relazioni sui casi clinici presentati ed eventualmente altri elementi. Se la domanda è accolta, il Comitato Esecutivo decide la nomina ad Ordinario, che deve essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea.
7. Se la richiesta non ottiene il parere favorevole del Comitato Esecutivo o dell’Assemblea non può essere reiterata prima che siano trascorsi due anni.
8. Il Socio Ordinario da almeno 5 anni può richiedere l’attribuzione delle Funzioni di Training, che riconoscono l’idoneità a condurre supervisioni di casi clinici che possono essere riconosciute sia ai fini del conseguimento del Diploma di psicoterapia psicoanalitica sia ai fini dell’associatura alla SIPP. Il richiedente deve allegare alla domanda, indirizzata al presidente della SIPP, la documentazione che attesti:
a) le ragioni e le motivazioni personali della richiesta
b) di aver maturato una congrua esperienza di attività clinica, di attività di Supervisioni, nonché di partecipazione alle attività culturali e scientifiche della SIPP;
c) di aver partecipato per almeno due anni alle riunioni del Gruppo, nazionale e regionale, di Studio sulle Supervisioni;
d) di aver ottenuto una valutazione positiva della Commissione per l’attribuzione delle Funzioni di Training, dopo il colloquio di discussione e di verifica delle motivazioni e di quanto riportato nel curriculum. In caso di parere positivo espresso dalla Commissione per l’attribuzione delle Funzioni di Training il Comitato Esecutivo decide e sottopone a ratifica dell'assemblea dei soci la eventuale attribuzione delle FT.
Almeno ogni cinque anni le Funzioni di Training sono sottoposte a verifica dalla Commissione per l’attribuzione delle Funzioni di Training e possono essere revocate dal Comitato Esecutivo, sentiti i pareri della stessa Commissione e del Coordinatore del Gruppo Nazionale di Studio sulla Supervisione.
Art. 4 Funzioni formative
Si intendono per funzioni formative:
a) la didattica;
b) le analisi degli allievi;
c) le supervisioni.
La didattica può essere svolta da tutti i Soci.
L’analisi degli allievi può essere effettuata da:
a) Soci Ordinari con Funzioni di Training;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Associati che abbiano 4 anni di esperienza clinica successiva all’Associatura e abbiano presentato e discusso con la Commissione Associazione 4 brevi resoconti clinici di fasi diverse del processo terapeutico, di cui uno a tre sedute settimanali seguito in supervisione per almeno 40 ore; abbiano partecipato alle attività del gruppo di studio permanente sulla formazione promosso dalla Commissione Formazione.
Le Supervisioni possono essere effettuate da Soci Ordinari con FT e Soci Ordinari.
Il Comitato Esecutivo delibera l’attribuzione delle funzioni formative, acquisito il parere della Commissione Associazione.
Art. 5 Gruppo Nazionale di Studio sulla Supervisioni
1. Il Comitato Esecutivo nomina, tra i Soci Ordinari con Funzioni di Training, il Coordinatore del Gruppo Nazionale di Studio sulla Supervisione.
2. Il Gruppo, che si riunisce almeno una volta all’anno, è costituito da tutti i Soci Ordinari con Funzioni di Training e dai Soci Ordinari che conducano, abbiano condotto nell’anno, supervisioni ad allievi o dichiarino per iscritto al Presidente della SIPP la loro disponibilità a condurne. Il Gruppo si occupa dello studio e dell’approfondimento di tutte le tematiche e problematiche connesse alla funzione e alla attività della supervisione clinica.
Art. 6 Riammissione di ex Soci
1. I Soci decaduti per morosità o per dimissioni volontarie dalla SIPP possono essere riammessi dopo avere:
a) presentato domanda di riammissione alla SIPP indirizzata al Presidente;
b) sostenuto un colloquio di chiarimento e di verifica con tre Soci indicati dal Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo valuta quanto emerso dai colloqui e decide se sottoporre la richiesta di riammissione alla ratifica dell’Assemblea dei Soci.
Art. 7 Elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo, dei Probiviri, del Segretario Scientifico e del Direttore di “Psicoterapia Psicoanalitica”
1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, in proprio o per delega, nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nelle votazioni successive.
2. Gli altri componenti del Comitato Esecutivo vengono eletti a scrutinio segreto: ogni votante scrive sei nominativi, di cui almeno quattro di Soci Ordinari e non più di due di Associati da almeno due anni. Sono eletti i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Il Segretario Scientifico e il Direttore della Rivista “Psicoterapia Psicoanalitica” sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Sono eleggibili i Soci Ordinari che hanno presentato almeno sessanta giorni prima la loro candidatura, corredata da un documento programmatico che il Comitato Esecutivo ha provveduto ad inviare in tempo utile ai Soci.
4. Per l’elezione dei Probiviri, a scrutinio segreto, si scrivono su scheda tre nominativi di Soci Ordinari.
5. Nel caso di dimissioni o di impedimento del Presidente nel corso del mandato biennale, il Comitato Esecutivo ne prende atto formalmente e designa uno dei suoi componenti, esclusi il Segretario e il Tesoriere, ad assumere la carica ad interim. Il Comitato Esecutivo provvede, altresì, a convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci al fine di eleggere, al più presto e comunque non oltre novanta giorni, il nuovo Presidente.
L’integrazione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Probiviri nel corso del mandato biennale si opera chiamando il Socio primo dei non eletti a sostituire il componente dimissionario o impossibilitato a svolgere la funzione.
6. Prima di iniziare le operazioni di voto, l’Assemblea elegge due scrutatori e il Presidente del seggio elettorale, il quale, dopo aver verificato il diritto di elettorato attivo e passivo e la congruenza delle deleghe, dà avvio alle operazioni di voto. Terminato lo spoglio e proclamati gli eletti, egli curerà che tutta la documentazione sia conservata fino al completo espletamento delle operazioni delle elezioni successive.
Art. 8 Commissione Associazione
1. Nominata dal Comitato Esecutivo, è composta da sette Soci, dei quali cinque Ordinari e due Associati da almeno un biennio.
2. Nella prima riunione elegge tra i componenti il Segretario.
3. Alla Commissione Associazione è conferita la funzione di valutare mediante un colloquio le esperienze cliniche e scientifiche dei candidati all’Associatura e le relazioni sui casi clinici presentate dai candidati all’Ordinariato, attribuendo motivato giudizio da trasmettere al Comitato Esecutivo.
Art. 9 Commissione per l’attribuzione delle Funzioni di Training
1. Nominata dal Comitato Esecutivo, è composta da cinque Soci Ordinari con Funzioni di Training.
2. Nella prima riunione elegge tra i componenti il Segretario.
3. Il Socio Ordinario candidato fa domanda di acquisizione delle Funzioni di Training accludendo, oltre al curriculum, una relazione sull'esperienza nel frattempo maturata in qualità di Supervisore e sulle riflessioni da questa scaturite.
La Commissione convoca il candidato per discutere la relazione presentata e formulare la valutazione di idoneità. Comunica al candidato l'esito del colloquio e trasmette il giudizio al Comitato Esecutivo.
Art. 10 Commissione Scientifica
1. È costituita dal Segretario Scientifico, eletto dall'Assemblea, e da sei Soci nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Segretario Scientifico
2. Le funzioni attribuite alla Commissione Scientifica sono:
a) progettare le attività scientifiche della SIPP, secondo il programma approvato dall'Assemblea dei Soci, e curarne l'attuazione e lo svolgimento;
b) favorire lo scambio di informazioni e di collaborazione scientifica tra i Soci e con altre Associazioni nazionali ed estere, in particolar modo con la EFPP;
c) raccordare le attività scientifiche delle Sezioni Regionali con quelle organizzate a livello nazionale;
d) promuovere progetti di ricerca nell'ambito della psicoterapia psicoanalitica
e) curare l'archivio dei lavori scientifici dei Soci e la eventuale pubblicazione degli atti di convegni e seminari della SIPP.
3. Per la realizzazione di tali obiettivi la Commissione Scientifica opera in raccordo con il Comitato Esecutivo.
Art. 11 Commissione Formazione
1. La Commissione Formazione garantisce il raccordo tra la SIPP e la sua Scuola di Specializzazione, elabora l’indirizzo generale della Scuola e rende omogenee le attività svolte nelle sedi.
2. È composta dal Direttore della Scuola, dal Delegato del Comitato Esecutivo, dal Segretario della Scuola, dai Coordinatori delle sedi, da due docenti eletti in ciascuna sede, dal Coordinatore del gruppo nazionale sulla supervisione, da un componente della Commissione Scientifica, dal Coordinatore della selezione dei candidati e dai Responsabili dei tirocini. I docenti non possono essere rieletti nella Commissione per più di due bienni consecutivi.
Art. 12 Rivista “Psicoterapia Psicoanalitica”
1. La Rivista della SIPP “Psicoterapia Psicoanalitica” è curata dal Direttore, dal Capo Redattore e dai Redattori.
2. I componenti della Redazione sono nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore.
Art. 13 Delegato della SIPP a Soci Italiani della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (SIEFPP)
1. La SIPP è Organizzazione componente Soci Italiani della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (SIEFPP).
2. Il Comitato Esecutivo delega un Socio Ordinario a rappresentare la SIPP nella SIEFPP.
3. Il delegato esercita il suo mandato, in coordinamento con il Comitato Esecutivo, curando lo scambio di informazioni e promuovendo la collaborazione tra le associazioni componenti la SIEFPP.
Art. 14 Biblioteca
1. La SIPP è dotata di una Biblioteca, localizzata nelle sede di Roma, a disposizione dei Soci, degli Allievi, dei Diplomati della Scuola di Specializzazione ed eventualmente di esterni che presentino regolare richiesta.
2. Il Responsabile della Biblioteca è nominato dal Comitato Esecutivo.
Art. 15 Durata cariche societarie
1. Le cariche di Segretario scientifico, di Direttore di “Psicoterapia Psicoanalitica”, di Segretario della Commissione Associazione e Funzioni di Training, di Coordinatore del gruppo nazionale di studio sulla supervisione, di Coordinatore della Scuola di Specializzazione, di Delegato presso la SIEFPP, di Responsabile della Biblioteca, di Segretario regionale, di Coordinatore del CdC, hanno una durata di due anni e possono essere rinnovate consecutivamente solo per un altro biennio. Lo stesso criterio temporale, vale per i componenti delle varie Commissioni.
2. In casi eccezionali, di necessità e di urgenza, il Comitato Esecutivo può deliberare la conferma nell'incarico per il tempo strettamente indispensabile, sottoponendo comunque tale delibera alla prima assemblea dei Soci.
Art. 16 Sezioni Regionali
1. L’istituzione della Sezione Regionale è deliberata dal Comitato Esecutivo, su domanda indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno due Soci Ordinari e tre Associati residenti.
2. La Sezione Regionale è costituita da tutti i Soci residenti. L’accesso alla Sezione Regionale di Soci non residenti deve essere deliberato, a scrutinio segreto, dalla maggioranza di almeno i due terzi dell’assemblea della sezione stessa e ratificato dal Comitato Esecutivo.
3. La Sezione elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, il Segretario. Egli cura e coordina l’organizzazione delle attività regionali approvate dall’Assemblea della sezione, mantiene i collegamenti con gli organismi centrali e con le altre Sezioni e ne riferisce ai Soci della Sezione. Sulle attività della Sezione redige le relazioni annuali, programmatica e consuntiva, e quella di bilancio finanziario, consuntivo e preventivo, e le sottopone all’approvazione dei Soci della Sezione entro la fine dell’anno sociale. Il Segretario può essere affiancato da un Tesoriere e da un vice Segretario.
4. Le attività della Sezione consistono nell’organizzazione e nel coordinamento di iniziative di studio, di dibattiti e di attività promozionali che favoriscano le conoscenze nell’ambito della psicoterapia psicoanalitica e la trasmissione di esperienze tra i Soci ed all’esterno, nella comunità scientifica locale. La Sezione Regionale può inoltre raccogliere, scambiare informazioni e favorire contatti con Enti pubblici o privati, con i quali la SIPP possa avere interesse a collaborare per il conseguimento delle finalità istituzionali. Alle riunioni su questioni di vita societaria possono partecipare solo i Soci.
5. In particolare, la Sezione Regionale, dopo delibera favorevole del Comitato Esecutivo:
a) può organizzare attività di formazione intermedia per operatori sociosanitari, anche sulla base di convenzioni sottoscritte dalla SIPP;
b) può organizzare, in accordo con il Collegio Docenti e recependo le indicazioni della Commissione Formazione, attività didattica integrativa per gli Allievi della Scuola di Specializzazione;
c) può organizzare un Servizio clinico di consultazione, con la partecipazione di soci SIPP e di diplomati della Scuola di formazione. I diplomati, per accedere al Servizio, devono essere presentati da due soci che ne garantiscono la preparazione e la serietà e devono avere in progetto l’Associatura alla SIPP. Il Servizio di consultazione può anche offrire agli allievi del secondo biennio la possibilità di svolgere dei colloqui. Le attività svolte presso il Servizio sono a titolo gratuito e le eventuali psicoterapie sono a prezzi contenuti.
6. La Sezione Regionale esprime a scrutinio segreto il proprio parere sulle candidature all’Associatura e all’Ordinariato. Sui candidati all’Associatura votano gli Ordinari e gli Associati da almeno due anni; sui candidati all’Ordinariato votano solo gli Ordinari.
Art. 17 Ospiti
1. Psicoterapeuti di formazione psicoanalitica possono partecipare alle attività scientifiche della SIPP, nazionali e delle sezioni regionali, in qualità di ospiti, dietro pagamento di una quota annuale, stabilita ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello Statuto.
2. Lo Psicoterapeuta interessato dovrà farne domanda al Segretario della Sezione Regionale, allegando il curriculum scientifico e professionale e due lettere di presentazione sottoscritte da soci.
3. L’Assemblea regionale, con scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi, decide se accogliere la domanda e in caso affermativo sottopone tale decisione a ratifica del Comitato Esecutivo.
4. Gli ospiti, il cui numero è stabilito a maggioranza dei Soci della Sezione Regionale, mantengono tale qualifica per due anni; ogni successivo rinnovo biennale avverrà dietro parere favorevole della maggioranza dei Soci della Sezione, espresso con scrutinio segreto.
Art. 18 Incompatibilità
1. Le cariche di componente del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, di Segretario Scientifico, di Direttore di “Psicoterapia Psicoanalitica”, di Segretario della Commissione Associazione e di Segretario della Commissione per l’attribuzione delle Funzioni di Training sono tra loro incompatibili.
2. In casi eccezionali, di necessità e di urgenza, il Comitato Esecutivo può deliberare diversamente per il tempo strettamente indispensabile, sottoponendo comunque tale delibera alla prima assemblea dei Soci.
3. Per assumere tutte le cariche societarie che competono agli Associati devono trascorrere almeno due anni dall’Associatura.
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